Quali requisiti bisogna avere per firmare un impianto elettrico

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Punto Luce /
22/08/2017

Quando si deve realizzare un impianto elettrico per una società o comunque per un ambiente lavorativo, ci si chiede sempre chi debba essere a porre la propria firma sull’impianto: non tutti, infatti, possono farlo e chi invece può deve rispondere a dei criteri ben precisi.

La necessità della firma sull’impianto

Potrà sembrare banale e scontato, ma la firma sull’impianto rappresenta uno dei passi fondamentali nella realizzazione dello stesso: senza questo importante passaggio, infatti, l’intero progetto resterebbe in cantiere senza mai andare veramente in porto.

La firma serve non solo a decretare la sicurezza dell’impianto, la sua piena agibilità e che, soprattutto, all’interno della struttura presso cui è collocato ci sia qualcuno in grado di occuparsene sia per la manutenzione che per la riparazione in caso di guasto o di malfunzionamento. La firma dell’impianto non va assolutamente falsificata o apposta da qualcuno che non rispetti i criteri di scelta del firmatario che vi riportiamo di seguito.

Perché è obbligatoria la firma sull’impianto

Date le ultime leggi in vigore e per garantire sicurezza all’intero stabile e per far fronte ad eventuali guasti o malfunzionamenti dell’impianto elettrico, bisogna indicare una persona dotata dei giusti requisiti tecnico-pratici e teorici come indicato dall’ art. 4 del Decreto n. 37 del 22/01/2008, che possa apporre la propria firma sull’impianto e svolgere le mansioni di manutenzione e controllo. Il firmatario può svolgere questa funzione per una sola impresa e non può addossarsi altre attività continuative a parte questa.

Chi può essere scelto per la firma

Prima di tutto si può ricercare la figura del responsabile dell’impianto e suo firmatario direttamente tra i membri della società: il titolare, membri del consiglio amministrativo o dipendenti, infatti, sono tutti egualmente eleggibili se aventi almeno uno dei requisiti richiesti. Per essere “eletti” è sufficiente infatti possedere solo uno dei seguenti criteri: Laurea conseguita presso università statale o riconosciuta legalmente in materia tecnica specifica; Diploma conseguito presso un Istituto statale o uno riconosciuto legalmente, seguito da almeno due anni di esperienza presso una struttura professionale riconosciuta; titolo di qualifica professionale conseguito presso istituti riconosciuti legalmente seguito da almeno quattro di esperienza maturati presso una struttura qualificata.

Casi particolari

Esistono dei casi particolari per designare il firmatario di un impianto, come: soci dell’azienda che partecipano attivamente al lavoro nella stessa, iscritti all’INAIL nel settore specifico e dotati della capacità necessarie per il lavoro di responsabili; esperienza lavorativa oppure titolo di studio maturato all’estero, che dovrà necessariamente riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico per essere considerato valido.

4 commenti su “Quali requisiti bisogna avere per firmare un impianto elettrico”

  1. Cosa si intende per laurea in materia tecnica specifica? Laure triennale in ingegneria civile è riconosciuta come idonea per la firma? Nel caso anche senza esame di stato della triennale?

  2. La legge 46/90 definisce che i requisiti tecnico-professionali da parte dell’imprenditore o di un responsabile tecnico sono:
    a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; (Per “laurea tecnica specifica” si intende: laurea in ingegneria, in architettura o in fisica)
    b) diploma di scuola secondaria superiore specifica conseguito, con specializzazione relativa allo specifico settore di attività, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno 1 anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
    c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
    d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, con qualifica di operaio specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento degli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della L.46/90.

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